L’introduzione dell’art. 27-bis nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 segna una tappa significativa nell’evoluzione della giustizia penale minorile. Nato sotto la spinta emergenziale del c.d. decreto Caivano, il «Percorso di rieducazione» delinea una nuova forma di diversion, che si incardina su una sequenza operativa a prima vista nitidamente scandita. Tuttavia, a fronte di una progressione di adempimenti formali all’apparenza rigorosa, l’ordito normativo si rivela fragile e lacunoso, rischiando di trasformare quella che dovrebbe essere una corsia preferenziale per il recupero del minore in un itinerario accidentato, denso di insidie interpretative e zone d’ombra. Grazie al tempestivo intervento della Corte costituzionale - che ha restituito all’istituto una natura autenticamente educativa e lo ha sottratto ad una logica meramente acceleratoria, che rischiava di snaturarne la funzione - un primo e fondamentale passo in avanti è stato compiuto. Ma restano nodi irrisolti, che impongono un mirato intervento di restyling legislativo. Nel frattempo, la tenuta del meccanismo resta affidata ad una consapevole e sinergica assunzione di responsabilità dei suoi attori - pubblico ministero, difensore, servizi sociali e giudice -, chiamati a garantire che le istanze di risocializzazione non sbiadiscano in formule di facciata, ma rimangano il cuore pulsante di un paradigma di giustizia «senza spada», fedele al best interests of the child.

Il mosaico incompiuto: l’art. 27-bis d.P.R. n. 448 del 1988, tra vuoti normativi, rifiniture ermeneutiche e prospettive di riforma

Turco, Elga
2026-01-01

Abstract

L’introduzione dell’art. 27-bis nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 segna una tappa significativa nell’evoluzione della giustizia penale minorile. Nato sotto la spinta emergenziale del c.d. decreto Caivano, il «Percorso di rieducazione» delinea una nuova forma di diversion, che si incardina su una sequenza operativa a prima vista nitidamente scandita. Tuttavia, a fronte di una progressione di adempimenti formali all’apparenza rigorosa, l’ordito normativo si rivela fragile e lacunoso, rischiando di trasformare quella che dovrebbe essere una corsia preferenziale per il recupero del minore in un itinerario accidentato, denso di insidie interpretative e zone d’ombra. Grazie al tempestivo intervento della Corte costituzionale - che ha restituito all’istituto una natura autenticamente educativa e lo ha sottratto ad una logica meramente acceleratoria, che rischiava di snaturarne la funzione - un primo e fondamentale passo in avanti è stato compiuto. Ma restano nodi irrisolti, che impongono un mirato intervento di restyling legislativo. Nel frattempo, la tenuta del meccanismo resta affidata ad una consapevole e sinergica assunzione di responsabilità dei suoi attori - pubblico ministero, difensore, servizi sociali e giudice -, chiamati a garantire che le istanze di risocializzazione non sbiadiscano in formule di facciata, ma rimangano il cuore pulsante di un paradigma di giustizia «senza spada», fedele al best interests of the child.
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