Il saggio esamina in prospettiva critica l’ord. n. 207/2018 e la sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale, anche alla luce della successiva giurisprudenza e, in particolare, dell’ordinanza con la quale il GIP di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. con riferimento alle modifiche ad esso apportate dal Giudice delle leggi. Tale provvedimento fa emergere la necessità di scrutinare se le sentenze “creative” della Corte siano coerenti col potere ad essa ascritto dalla Carta fondamentale, anche in considerazione del fatto che le sue decisioni sono inoppugnabili. Vengono poi affrontati i diversi profili di incoerenza e di ambiguità della fattispecie introdotta dalla Corte costituzionale nella identificazione dei presupposti fondativi della situazione giuridica soggettiva di chi richiede assistenza al suicidio, che finisce con l’essere un interesse pretensivo sottoposto a verifica di azionabilità da parte dell’amministrazione sanitaria, svolta in base ad un inedito e periglioso paradigma di “morte valoriale”, senza neppure un controllo giudiziale sia pure in grado di volontaria giurisdizione e senza dare alcun rilievo alla dimensione sociale, su base “personalitaria”, dell’individuo.
“Morte a credito”: riflessioni critiche sul c.d. diritto al suicidio assistito
Esposito, Mario
2024-01-01
Abstract
Il saggio esamina in prospettiva critica l’ord. n. 207/2018 e la sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale, anche alla luce della successiva giurisprudenza e, in particolare, dell’ordinanza con la quale il GIP di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. con riferimento alle modifiche ad esso apportate dal Giudice delle leggi. Tale provvedimento fa emergere la necessità di scrutinare se le sentenze “creative” della Corte siano coerenti col potere ad essa ascritto dalla Carta fondamentale, anche in considerazione del fatto che le sue decisioni sono inoppugnabili. Vengono poi affrontati i diversi profili di incoerenza e di ambiguità della fattispecie introdotta dalla Corte costituzionale nella identificazione dei presupposti fondativi della situazione giuridica soggettiva di chi richiede assistenza al suicidio, che finisce con l’essere un interesse pretensivo sottoposto a verifica di azionabilità da parte dell’amministrazione sanitaria, svolta in base ad un inedito e periglioso paradigma di “morte valoriale”, senza neppure un controllo giudiziale sia pure in grado di volontaria giurisdizione e senza dare alcun rilievo alla dimensione sociale, su base “personalitaria”, dell’individuo.File | Dimensione | Formato | |
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