Il rapporto diretto con la società, non mediato cioè dalla legge, espone il giudice alla tentazione di prescindere dal dato normativo, o addirittura di trasgredirlo, al fine di soddisfare ciò che egli ritiene siano le reali esigenze espresse dalla collettività, non avvertite dal formante positivo. Postura rischiosa, come ci hanno dimostrato i tragici totalitarismi del secolo scorso. Pur nella radicale diversità della tavola dei valori, oggi un atteggiamento simile connota le metagiurisprudenze ermeneutiche post-moderne: le quali guardano alla legge come a un testo in sé privo di un significato oggettivo, ma che invece l’interprete interroga all’interno di una “fusione di orizzonti” onde trarne indicazioni regolative coerenti con la visione soggettiva del caso concreto riferibile al singolo organo dell’applicazione. Si delinea così un nuovo assolutismo giuridico, questa volta giurisprudenziale, che aspira a ottenere anche legittimazione rappresentativa. Pure il diritto amministrativo conosce episodî di pronunce contra legem, cui si contrappone però un orientamento che rifiuta di considerarli quali elementi costitutivi del diritto vivente: sollecitando così l’intervento della Consulta. Sul piano della teoria generale, poi, è forse venuto il momento di archiviare quella stagione di interpretazione “illimitata”, riscoprendo invece le virtù d’un realismo negativo che sappia riconoscere la soglia oltre la quale l’esegesi diviene semplicemente violazione dei diritti minimi del testo.
Di poeti, giudici e sirene. Cantiunculae supra methodum.
Portaluri, Pier Luigi
2022-01-01
Abstract
Il rapporto diretto con la società, non mediato cioè dalla legge, espone il giudice alla tentazione di prescindere dal dato normativo, o addirittura di trasgredirlo, al fine di soddisfare ciò che egli ritiene siano le reali esigenze espresse dalla collettività, non avvertite dal formante positivo. Postura rischiosa, come ci hanno dimostrato i tragici totalitarismi del secolo scorso. Pur nella radicale diversità della tavola dei valori, oggi un atteggiamento simile connota le metagiurisprudenze ermeneutiche post-moderne: le quali guardano alla legge come a un testo in sé privo di un significato oggettivo, ma che invece l’interprete interroga all’interno di una “fusione di orizzonti” onde trarne indicazioni regolative coerenti con la visione soggettiva del caso concreto riferibile al singolo organo dell’applicazione. Si delinea così un nuovo assolutismo giuridico, questa volta giurisprudenziale, che aspira a ottenere anche legittimazione rappresentativa. Pure il diritto amministrativo conosce episodî di pronunce contra legem, cui si contrappone però un orientamento che rifiuta di considerarli quali elementi costitutivi del diritto vivente: sollecitando così l’intervento della Consulta. Sul piano della teoria generale, poi, è forse venuto il momento di archiviare quella stagione di interpretazione “illimitata”, riscoprendo invece le virtù d’un realismo negativo che sappia riconoscere la soglia oltre la quale l’esegesi diviene semplicemente violazione dei diritti minimi del testo.File | Dimensione | Formato | |
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