Il diritto al cibo, pur non essendo esplicitamente previsto nella Costituzione italiana, riceve un’indubbia copertura da principi quali quello personalista e lavorista; si tratta, infatti, di un diritto che tocca il “nucleo irriducibile della persona umana”, come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2010. Nel contributo, allora, si analizza in cosa si sostanzi il dovere della Repubblica rispetto al diritto in questione. In particolare, tale dovere implica un impegno dei pubblici poteri tanto a rendere effettivo il diritto al cibo (con strumenti quali il “minimo vitale”), quanto a proteggerlo. Sotto quest’ultimo profilo, si dischiude l’importante ed attuale tutela della diversità alimentare, concetto che trova un’indubbia copertura costituzionale (dai principi fondamentali, come gli artt. 2, 5, 9, alla seconda parte della Costituzione, artt.114 e 118) e legislativa. Interessante è dunque l’analisi, tanto, de iure condito, della legislazione che Stato e Regioni stanno producendo a tutela della diversità alimentare, quanto, de iure condendo, dei principi che i vari enti della Repubblica dovranno seguire per la valorizzazione del patrimonio identitario del cibo e del territorio.

Alcune note sparse sul fondamento costituzionale del diritto al cibo: i doveri della Repubblica e la diversità alimentare.

Michele Troisi
2016-01-01

Abstract

Il diritto al cibo, pur non essendo esplicitamente previsto nella Costituzione italiana, riceve un’indubbia copertura da principi quali quello personalista e lavorista; si tratta, infatti, di un diritto che tocca il “nucleo irriducibile della persona umana”, come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2010. Nel contributo, allora, si analizza in cosa si sostanzi il dovere della Repubblica rispetto al diritto in questione. In particolare, tale dovere implica un impegno dei pubblici poteri tanto a rendere effettivo il diritto al cibo (con strumenti quali il “minimo vitale”), quanto a proteggerlo. Sotto quest’ultimo profilo, si dischiude l’importante ed attuale tutela della diversità alimentare, concetto che trova un’indubbia copertura costituzionale (dai principi fondamentali, come gli artt. 2, 5, 9, alla seconda parte della Costituzione, artt.114 e 118) e legislativa. Interessante è dunque l’analisi, tanto, de iure condito, della legislazione che Stato e Regioni stanno producendo a tutela della diversità alimentare, quanto, de iure condendo, dei principi che i vari enti della Repubblica dovranno seguire per la valorizzazione del patrimonio identitario del cibo e del territorio.
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