Le operazioni di identificazione, tese a verificare la corrispondenza tra identità fisica e identità anagrafica dell’indagato e del «potenziale testimone», sono svolte dalla polizia giudiziaria. Il nuovo comma 2 bis dell’art. 349 c.p.p. riserva a simile organo la prerogativa di effettuare l’identificazione dell’indagato attraverso il prelievo di capelli o saliva, anche coattivamente, all’evidente scopo di ricavare il profilo del DNA. Data la particolare invasività dell’atto sulla persona, la normativa in questione merita un’interpretazione rigorosa e restrittiva.

L’identificazione dell’indagato e delle persone informate sui fatti

TURCO, Elga
2014-01-01

Abstract

Le operazioni di identificazione, tese a verificare la corrispondenza tra identità fisica e identità anagrafica dell’indagato e del «potenziale testimone», sono svolte dalla polizia giudiziaria. Il nuovo comma 2 bis dell’art. 349 c.p.p. riserva a simile organo la prerogativa di effettuare l’identificazione dell’indagato attraverso il prelievo di capelli o saliva, anche coattivamente, all’evidente scopo di ricavare il profilo del DNA. Data la particolare invasività dell’atto sulla persona, la normativa in questione merita un’interpretazione rigorosa e restrittiva.
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