Nel limitare, pur confermandone la validità, il ricorso allo strumento di flessibilità noto come "chiamata in sussidiarietà", in virtù del quale è possibile derogare, a determinate condizioni, alle regole del riparto di competenze legislative di cui all'art.117 della Costituzione, la Corte si appella alla mancanza di una "qualsiasi esplicitazione" nella norma considerata. In tal modo si introduce, tra le righe, una problematica ulteriore: l'opportunità/possibilità di "motivare" gli atti normativi.

La sentenza n.232/2011: inammissibilità della chiamata in sussidiarietà per mancanza di motivazione della legge?

ZUPPETTA, MARIALUISA
2012-01-01

Abstract

Nel limitare, pur confermandone la validità, il ricorso allo strumento di flessibilità noto come "chiamata in sussidiarietà", in virtù del quale è possibile derogare, a determinate condizioni, alle regole del riparto di competenze legislative di cui all'art.117 della Costituzione, la Corte si appella alla mancanza di una "qualsiasi esplicitazione" nella norma considerata. In tal modo si introduce, tra le righe, una problematica ulteriore: l'opportunità/possibilità di "motivare" gli atti normativi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11587/371262
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