Con la normativa sul contratto di rete - introdotta dall’art. 3, comma 4-ter della Legge 33/2009 - sono stati disciplinati alcuni interessanti aspetti concernenti il governo dei network aziendali. In particolare, con il nuovo istituto, la funzionalità del network è affidata alla progettualità delle parti che, di fatto, sottoscrivono un accordo per accrescere la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato. Tali obiettivi si perfezionano attuando un programma comune, fondato sulla collaborazione, sullo scambio di informazioni e prestazioni di diverso tipo (industriale, commerciale, tecnico o tecnologico), o ancora, sull’esercizio in comune di una o più attività coerenti con l’oggetto sociale delle imprese coinvolte. Superando l’istintivo individualismo, senza però dover rinunciare alla propria autonomia giuridica, i membri del network definiscono nel contratto di rete la governance che si intende adottare e gli aspetti di carattere patrimoniale che l’aggregato dovrà assumere. Il ricorso a tale istituto è incentivato da numerose agevolazioni (amministrative fiscali e finanziarie) che - coniugate con i vantaggi di natura strategica ed organizzativa derivanti dall’adesione al network - fanno del contratto di rete uno strumento idoneo per la diffusione dei fenomeni associativi tra imprese.

Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale

TAFURO, ALESSANDRA
2011-01-01

Abstract

Con la normativa sul contratto di rete - introdotta dall’art. 3, comma 4-ter della Legge 33/2009 - sono stati disciplinati alcuni interessanti aspetti concernenti il governo dei network aziendali. In particolare, con il nuovo istituto, la funzionalità del network è affidata alla progettualità delle parti che, di fatto, sottoscrivono un accordo per accrescere la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato. Tali obiettivi si perfezionano attuando un programma comune, fondato sulla collaborazione, sullo scambio di informazioni e prestazioni di diverso tipo (industriale, commerciale, tecnico o tecnologico), o ancora, sull’esercizio in comune di una o più attività coerenti con l’oggetto sociale delle imprese coinvolte. Superando l’istintivo individualismo, senza però dover rinunciare alla propria autonomia giuridica, i membri del network definiscono nel contratto di rete la governance che si intende adottare e gli aspetti di carattere patrimoniale che l’aggregato dovrà assumere. Il ricorso a tale istituto è incentivato da numerose agevolazioni (amministrative fiscali e finanziarie) che - coniugate con i vantaggi di natura strategica ed organizzativa derivanti dall’adesione al network - fanno del contratto di rete uno strumento idoneo per la diffusione dei fenomeni associativi tra imprese.
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