Le fonti attestano che l’incriminazione per lèse-Nation occupa un posto rilevante nel dibattito politico-istituzionale degli anni 1789-91. L’esame dell’argomento richiede tre livelli d’approccio: a) quello della delazione politica, b) quello relativo al dibattito concernente l’inserimento dell’incriminazione per lèse-Nation nel nuovo sistema penale, c) quello relativo alle strutture giudiziarie incaricate della cognizione dei crimini politici. Nel periodo 1789-91 manca une base legale per la repressione: non va taciuto che definire la struttura legale di una infrazione politica di nuovo conio in un contesto di effervescenza rivoluzionaria, doveva essere difficile e pericoloso. D’altra parte, come immaginare che un qualunque tribunale regolare avrebbe potuto pronunciare una condanna, senza che la pena fosse stata precedentemente prevista da una disposizione incriminatrice? Per di più, se la Costituente avesse legiferato in materia, il principio di stretta legalità e non retroattività della legge penale introdotto dall’art. VIII della Déclaration des droits avrebbe reso impossibile ogni condanna legale per fatti delittuosi anteriori all’entrata in vigore della nuova disposizione incriminatrice. L’articolo dà una risposta alle questioni sollevate, tramite l’analisi della politica criminale perseguita dai Comités réunis de Constitution et de Jurisprudence criminelle della Costituente.

Lesa Nazione, lato oscuro dell’Ottantanove. La Rivoluzione Francese e il suo nemico interno (1789-1791)

MARTUCCI, ROBERTO
2009-01-01

Abstract

Le fonti attestano che l’incriminazione per lèse-Nation occupa un posto rilevante nel dibattito politico-istituzionale degli anni 1789-91. L’esame dell’argomento richiede tre livelli d’approccio: a) quello della delazione politica, b) quello relativo al dibattito concernente l’inserimento dell’incriminazione per lèse-Nation nel nuovo sistema penale, c) quello relativo alle strutture giudiziarie incaricate della cognizione dei crimini politici. Nel periodo 1789-91 manca une base legale per la repressione: non va taciuto che definire la struttura legale di una infrazione politica di nuovo conio in un contesto di effervescenza rivoluzionaria, doveva essere difficile e pericoloso. D’altra parte, come immaginare che un qualunque tribunale regolare avrebbe potuto pronunciare una condanna, senza che la pena fosse stata precedentemente prevista da una disposizione incriminatrice? Per di più, se la Costituente avesse legiferato in materia, il principio di stretta legalità e non retroattività della legge penale introdotto dall’art. VIII della Déclaration des droits avrebbe reso impossibile ogni condanna legale per fatti delittuosi anteriori all’entrata in vigore della nuova disposizione incriminatrice. L’articolo dà una risposta alle questioni sollevate, tramite l’analisi della politica criminale perseguita dai Comités réunis de Constitution et de Jurisprudence criminelle della Costituente.
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