Il lavoro contiene un’aggiornata riflessione sul principio della riserva di legge in materia penale, articolata su un triplice livello, che assume a proprie coordinate la fenomenologia, l’assiologia e la topologia dogmatica del problema divisato. In particolare, sul primo versante, si fornisce ampia dimostrazione di come il principio di riserva di legge non sia stato in grado di esibire, specie negli ultimi tempi, una capacità effettivamente ostracizzante nei confronti della normativa secondaria e si offre un ventaglio di esemplificazioni che danno conto, altresì, della diversità di ruolo, di invasività e visibilità della intersezione sublegislativa nella redazione della fattispecie e nel conio del “tipo di illecito”, con le relative implicazioni dogmatiche. Ampio risalto è poi dato alla dimensione assiologica del problema dell’individuazione della paratìa tra dominio esclusivo della legge ed intarsi sublegisaltivi, problema che ha visto impegnata, nel tempo, la stessa Corte costituzionale, di cui se ne ripercorre la posizione, e che torna a riacutizzarsi a fronte di fenomeni come quello della c.d. “politicizzazione della tecnica”. Il rischio ulteriore è, peraltro, quello di spostare il carico contenutistico della riserva di legge non sull’esecutivo, ma sul potere giudiziario, già scarsamente propenso all’osservanza pedissequa dei criteri tecnici (direttamente o indirettamente) integrativi del precetto penale, come dimostrerebbe la giurisprudenza in tema di usura.

L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"

MANES, Vittorio
2010-01-01

Abstract

Il lavoro contiene un’aggiornata riflessione sul principio della riserva di legge in materia penale, articolata su un triplice livello, che assume a proprie coordinate la fenomenologia, l’assiologia e la topologia dogmatica del problema divisato. In particolare, sul primo versante, si fornisce ampia dimostrazione di come il principio di riserva di legge non sia stato in grado di esibire, specie negli ultimi tempi, una capacità effettivamente ostracizzante nei confronti della normativa secondaria e si offre un ventaglio di esemplificazioni che danno conto, altresì, della diversità di ruolo, di invasività e visibilità della intersezione sublegislativa nella redazione della fattispecie e nel conio del “tipo di illecito”, con le relative implicazioni dogmatiche. Ampio risalto è poi dato alla dimensione assiologica del problema dell’individuazione della paratìa tra dominio esclusivo della legge ed intarsi sublegisaltivi, problema che ha visto impegnata, nel tempo, la stessa Corte costituzionale, di cui se ne ripercorre la posizione, e che torna a riacutizzarsi a fronte di fenomeni come quello della c.d. “politicizzazione della tecnica”. Il rischio ulteriore è, peraltro, quello di spostare il carico contenutistico della riserva di legge non sull’esecutivo, ma sul potere giudiziario, già scarsamente propenso all’osservanza pedissequa dei criteri tecnici (direttamente o indirettamente) integrativi del precetto penale, come dimostrerebbe la giurisprudenza in tema di usura.
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