L’Autore muove da una considerazione di carattere sistematico, secondo la quale la sentenza in forma semplificata, come prevista dall’art. 9 della L. n. 205/2000, si pone come un ulteriore tassello all’interno di un complessivo disegno legislativo diretto, soprattutto negli ultimi anni, all’introduzione di istituti di semplificazione ed accelerazione del processo amministrativo, dandosi così nuovo impulso all’opera giurisprudenziale di attuazione del principio di ragionevole durata dei processi canonizzato dall’art. 111 della Costituzione. Arguisce l’Autore come il dato semantico è significativo perché la norma in questione, l’art. 26, comma 4, della L. n. 1034/1971, introdotta (come i successivi tre commi) dall’art. 9 della L. n. 205/2000, costituisce, almeno sul piano letterale, solo apparentemente una novità nell’ambito della disciplina del processo amministrativo. Ed possibile, infatti, verificare che l’art. 65 del R.D. n. 642/1907, al punto terzo, stabilisce che la decisione del Consiglio di Stato “deve” contenere una “succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto”. L’Autore passa, quindi, in rassegna le principali fattispecie in qualche modo rientranti nello schema della sentenza in forma semplificata: a) sentenza in forma semplificata di rito ordinario; b) sentenza in forma semplificata e giudizio “concentrato”; c) sentenza conseguente all’integrazione del contraddittorio e/o dell’istruttoria. L’Autore conclusivamente riconosce che la sentenza tende progressivamente a perdere i contorni di strumento di comunicazione tra addetti ai lavori, ma si avvia sempre più frequentemente a prestarsi come strumento di comunicazione tra lo Stato e il cittadino, in quanto non destinata ad esser letta ed applicata solo dai magistrati e dagli avvocati, ma anche dalle singole parti della causa e dalle pubbliche amministrazioni. Questo significa che le sentenze devono essere le più semplici e le più chiare possibili ma al contempo, questo è il messaggio delle disposizioni esaminate, tutto ciò non può pregiudicarne l’esaustività, anzitutto a fini conformativi.

La sentenza in forma semplificata

STICCHI DAMIANI, Ernesto
2008-01-01

Abstract

L’Autore muove da una considerazione di carattere sistematico, secondo la quale la sentenza in forma semplificata, come prevista dall’art. 9 della L. n. 205/2000, si pone come un ulteriore tassello all’interno di un complessivo disegno legislativo diretto, soprattutto negli ultimi anni, all’introduzione di istituti di semplificazione ed accelerazione del processo amministrativo, dandosi così nuovo impulso all’opera giurisprudenziale di attuazione del principio di ragionevole durata dei processi canonizzato dall’art. 111 della Costituzione. Arguisce l’Autore come il dato semantico è significativo perché la norma in questione, l’art. 26, comma 4, della L. n. 1034/1971, introdotta (come i successivi tre commi) dall’art. 9 della L. n. 205/2000, costituisce, almeno sul piano letterale, solo apparentemente una novità nell’ambito della disciplina del processo amministrativo. Ed possibile, infatti, verificare che l’art. 65 del R.D. n. 642/1907, al punto terzo, stabilisce che la decisione del Consiglio di Stato “deve” contenere una “succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto”. L’Autore passa, quindi, in rassegna le principali fattispecie in qualche modo rientranti nello schema della sentenza in forma semplificata: a) sentenza in forma semplificata di rito ordinario; b) sentenza in forma semplificata e giudizio “concentrato”; c) sentenza conseguente all’integrazione del contraddittorio e/o dell’istruttoria. L’Autore conclusivamente riconosce che la sentenza tende progressivamente a perdere i contorni di strumento di comunicazione tra addetti ai lavori, ma si avvia sempre più frequentemente a prestarsi come strumento di comunicazione tra lo Stato e il cittadino, in quanto non destinata ad esser letta ed applicata solo dai magistrati e dagli avvocati, ma anche dalle singole parti della causa e dalle pubbliche amministrazioni. Questo significa che le sentenze devono essere le più semplici e le più chiare possibili ma al contempo, questo è il messaggio delle disposizioni esaminate, tutto ciò non può pregiudicarne l’esaustività, anzitutto a fini conformativi.
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