Il presente articolo affronta un tema di grande attualità e rilevanza nella prassi degli stati e nel dibattito tra gli autori: il significato e la funzione del principio di precauzione nel diritto internazionale. Muovendo dalla premessa che il principio di precauzione dia rilievo giuridico alle frequenti situazioni di incertezza scientifica riguardo a modelli di rischio per l’ambiente – dovute ai limiti della scienza nel prevedere gli effetti futuri delle innovazioni tecnologiche – si sostiene in questa sede che il suo concreto significato normativo non si traduca semplicemente nella previsione di obblighi di protezione per gli stati – come normalmente affermato dalla dottrina – anche in ragione della sua operatività rispetto a diritti e facoltà degli stati (come nel caso dell’accordo SPS dell’OMC e del Protocollo di Cartagena). Piuttosto, l’idea di base dell’articolo, supportata dall’analisi di numerosi strumenti giuridici internazionali e da diversi casi giurisprudenziali, è che il principio di precauzione si collochi ad un livello strumentale, di incidenza su regole primarie già esistenti (che prevedano tanto obblighi quanto diritti per gli stati), assumendo così un carattere principalmente interpretativo. Secondo questa ricostruzione del significato del principio, i giudici e gli stati devono prendere in considerazione, nell’interpretazione e nell’applicazione di regole di protezione ambientale e sanitaria, anche le situazioni di incertezza scientifica riguardo l’esistenza e la dimensione del rischio, secondo determinati criteri selettivi, ricavati dalla prassi (gravità e irreversibilità del danno temuto; estensione ed autorevolezza delle posizioni scientifiche). In questo modo, si supera l’obiezione della supposta vaghezza e genericità del principio di precauzione, se ne delinea una ricostruzione normativa unitaria (senza distinguere tra precauzione ‘obbligante’ e precauzione ‘facoltizzante’) e si apre la sua utilizzazione anche ad altri settori dell’esperienza giuridica nei quali operino norme di protezione (nel diritto internazionale, ad esempio, tutela dei lavoratori o del patrimonio culturale).

La funzione interpretativa del principio di precauzione in diritto internazionale

DI BENEDETTO, SAVERIO
2006-01-01

Abstract

Il presente articolo affronta un tema di grande attualità e rilevanza nella prassi degli stati e nel dibattito tra gli autori: il significato e la funzione del principio di precauzione nel diritto internazionale. Muovendo dalla premessa che il principio di precauzione dia rilievo giuridico alle frequenti situazioni di incertezza scientifica riguardo a modelli di rischio per l’ambiente – dovute ai limiti della scienza nel prevedere gli effetti futuri delle innovazioni tecnologiche – si sostiene in questa sede che il suo concreto significato normativo non si traduca semplicemente nella previsione di obblighi di protezione per gli stati – come normalmente affermato dalla dottrina – anche in ragione della sua operatività rispetto a diritti e facoltà degli stati (come nel caso dell’accordo SPS dell’OMC e del Protocollo di Cartagena). Piuttosto, l’idea di base dell’articolo, supportata dall’analisi di numerosi strumenti giuridici internazionali e da diversi casi giurisprudenziali, è che il principio di precauzione si collochi ad un livello strumentale, di incidenza su regole primarie già esistenti (che prevedano tanto obblighi quanto diritti per gli stati), assumendo così un carattere principalmente interpretativo. Secondo questa ricostruzione del significato del principio, i giudici e gli stati devono prendere in considerazione, nell’interpretazione e nell’applicazione di regole di protezione ambientale e sanitaria, anche le situazioni di incertezza scientifica riguardo l’esistenza e la dimensione del rischio, secondo determinati criteri selettivi, ricavati dalla prassi (gravità e irreversibilità del danno temuto; estensione ed autorevolezza delle posizioni scientifiche). In questo modo, si supera l’obiezione della supposta vaghezza e genericità del principio di precauzione, se ne delinea una ricostruzione normativa unitaria (senza distinguere tra precauzione ‘obbligante’ e precauzione ‘facoltizzante’) e si apre la sua utilizzazione anche ad altri settori dell’esperienza giuridica nei quali operino norme di protezione (nel diritto internazionale, ad esempio, tutela dei lavoratori o del patrimonio culturale).
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