La prospettiva che è stata adottata per studiare i rapporti tra autonomie territoriali ed operatori economici è quella della cd. variabile ambientale, quale variabile capace di condizionare le esigenze strategiche di impresa, per la sua elevata regolazione pubblica. Gli standard ambientali, in particolare, sono stati assunti quale punto di osservazione per verificare se e come sia configurabile nel settore una normativa territorialmente differenziata, capace in questi termini di incidere sulle dinamiche del mercato. La legittimazione alla determinazione degli standard ambientali è riconducibile in capo al legislatore statale – in quanto espressione della “tutela dell’ambiente”, “materia-scopo” rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s, Cost. – e questo per un’esigenza di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, anche se dal fronte regionale e locale emergono esperienze normative integrative e/o derogatorie della disciplina statale. Talvolta è lo stesso legislatore statale che ammette margini di flessibilità nella regolazione ambientale, in funzione di adattamento ai diversi contesti territoriali (v., recentemente, i poteri definitori dei limiti di inquinamento acustico riconosciuti agli enti locali dal D.P.R. n. 142/2004), mentre dalla giurisprudenza costituzionale non sono ricavabili indicazioni univoche (sulla derogabilità da parte delle Regioni degli standard statali v. sent. nn. 407/2002, in materia di imprese a rischio di incidente rilevante; 536/2002 e 227/2003, in materia di caccia; 382/99, in materia di inquinamento elettromagnetico, ma in senso contrario sent. nn. 307 e 311/2003). Le politiche ambientali sono state considerate assumendo anche un altro angolo visuale, quello che ravvisa nell’ambiente non tanto un’esternalità negativa, un vincolo all’efficiente funzionamento del mercato, da tradurre sul piano normativo in disposizioni di tipo command and control, quanto una risorsa, un’opportunità, un fattore di crescita economica, sul presupposto che l’industria costituisca una parte non solo del problema ambientale, ma anche della sua soluzione e che per questo siano applicabili metodi meno prescrittivi e più volontari. In quest’ottica la creazione di un “mercato verde”, mediante lo sviluppo ed il consolidamento degli strumenti che fanno leva su una produzione rispettosa dell’ambiente e su un consumo ecologicamente consapevole – Emas, Ecolabel, Green Pubblic Procurement, dichiarazioni ambientali di prodotto, etichettature e certificazioni Iso – costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell’azione comunitaria (v. ad es. il Sesto programma di azione per l’ambiente 2001-2010): in relazione a questo obiettivo gli enti territoriali possono svolgere un ruolo decisivo, per la loro capacità di promuovere politiche ambientali ed al contempo di assecondare processi di sviluppo economico locale. In materia, infatti, si può riscontrare un certo attivismo delle autonomie territoriali nella promozione (mediante leggi regionali ad hoc, con gli strumenti della programmazione negoziata, con il ricorso ai finanziamenti comunitari, ecc.) degli strumenti economici sopra citati, attraverso la previsione di incentivi economico-finanziari ed amministrativi, che toccano indubbiamente aspetti della disciplina amministrativa delle attività di impresa. Un’analisi del ruolo esercitato dalle autonomie territoriali a favore delle imprese ecologicamente orientate – in termini di flessibilità della regolamentazione, preferenza nelle gare di appalto, sostegno finanziario, supporto tecnico ed informativo – può consentire di verificare se e come la crescente complessità dei rapporti tra enti territoriali ed operatori economici renda difficile una regolazione uniforme ed un approccio amministrativo centralistico e se e come vadano delineandosi approcci diversificati, meno autoritativi e più concertati o volontari.

L'interesse ambientale: vincolo e risorsa per lo sviluppo dei territori “deboli”

BROCCA, Marco
2006-01-01

Abstract

La prospettiva che è stata adottata per studiare i rapporti tra autonomie territoriali ed operatori economici è quella della cd. variabile ambientale, quale variabile capace di condizionare le esigenze strategiche di impresa, per la sua elevata regolazione pubblica. Gli standard ambientali, in particolare, sono stati assunti quale punto di osservazione per verificare se e come sia configurabile nel settore una normativa territorialmente differenziata, capace in questi termini di incidere sulle dinamiche del mercato. La legittimazione alla determinazione degli standard ambientali è riconducibile in capo al legislatore statale – in quanto espressione della “tutela dell’ambiente”, “materia-scopo” rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s, Cost. – e questo per un’esigenza di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, anche se dal fronte regionale e locale emergono esperienze normative integrative e/o derogatorie della disciplina statale. Talvolta è lo stesso legislatore statale che ammette margini di flessibilità nella regolazione ambientale, in funzione di adattamento ai diversi contesti territoriali (v., recentemente, i poteri definitori dei limiti di inquinamento acustico riconosciuti agli enti locali dal D.P.R. n. 142/2004), mentre dalla giurisprudenza costituzionale non sono ricavabili indicazioni univoche (sulla derogabilità da parte delle Regioni degli standard statali v. sent. nn. 407/2002, in materia di imprese a rischio di incidente rilevante; 536/2002 e 227/2003, in materia di caccia; 382/99, in materia di inquinamento elettromagnetico, ma in senso contrario sent. nn. 307 e 311/2003). Le politiche ambientali sono state considerate assumendo anche un altro angolo visuale, quello che ravvisa nell’ambiente non tanto un’esternalità negativa, un vincolo all’efficiente funzionamento del mercato, da tradurre sul piano normativo in disposizioni di tipo command and control, quanto una risorsa, un’opportunità, un fattore di crescita economica, sul presupposto che l’industria costituisca una parte non solo del problema ambientale, ma anche della sua soluzione e che per questo siano applicabili metodi meno prescrittivi e più volontari. In quest’ottica la creazione di un “mercato verde”, mediante lo sviluppo ed il consolidamento degli strumenti che fanno leva su una produzione rispettosa dell’ambiente e su un consumo ecologicamente consapevole – Emas, Ecolabel, Green Pubblic Procurement, dichiarazioni ambientali di prodotto, etichettature e certificazioni Iso – costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell’azione comunitaria (v. ad es. il Sesto programma di azione per l’ambiente 2001-2010): in relazione a questo obiettivo gli enti territoriali possono svolgere un ruolo decisivo, per la loro capacità di promuovere politiche ambientali ed al contempo di assecondare processi di sviluppo economico locale. In materia, infatti, si può riscontrare un certo attivismo delle autonomie territoriali nella promozione (mediante leggi regionali ad hoc, con gli strumenti della programmazione negoziata, con il ricorso ai finanziamenti comunitari, ecc.) degli strumenti economici sopra citati, attraverso la previsione di incentivi economico-finanziari ed amministrativi, che toccano indubbiamente aspetti della disciplina amministrativa delle attività di impresa. Un’analisi del ruolo esercitato dalle autonomie territoriali a favore delle imprese ecologicamente orientate – in termini di flessibilità della regolamentazione, preferenza nelle gare di appalto, sostegno finanziario, supporto tecnico ed informativo – può consentire di verificare se e come la crescente complessità dei rapporti tra enti territoriali ed operatori economici renda difficile una regolazione uniforme ed un approccio amministrativo centralistico e se e come vadano delineandosi approcci diversificati, meno autoritativi e più concertati o volontari.
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