La questione del riconoscimento dei diritti individuali dei conviventi non può essere considerata solo in sé, ma anche alla luce della complessiva prospettiva coinvolta, che attiene a una relazionalità non già meramente affettiva, solidaristica e assistenziale, bensì più propriamente istituzionale e, segnatamente, familiare. Non potendo esprimersi se non in una forma (comprensiva anche della dimensione) istituzionale, solo formalmente i diritti possono essere riconosciuti e considerati in senso meramente individuale e con una destinazione rivolta solamente al singolo titolare. In realtà, la capacità e la forza d’afferenza all’organizzazione di riferimento sono tali da manifestarsi per proprio conto, anche nel caso in cui detta organizzazione sia solo presupposta e non ancora giuridicamente tipizzata. Sicché, in definitiva, non potendo esprimersi se non in una forma (comprensiva anche della dimensione) istituzionale, i diritti rinviano comunque a un modello di riferimento speculare alle necessità coinvolte; modello che, ove non appositamente formalizzato ed anche nel caso di una difforme volontà legislativa, è destinato in ogni caso ad assumere una consistenza di risulta, derivante dalle potenzialità e dall’esercizio del (profilo istituzionale del) diritto implicato. L’istanza di garanzia sociale dei diritti dei conviventi, per tale via, introduce nel fenomeno delle unioni di fatto una dimensione sinora estranea, se non proprio antitetica, qual è quella istituzionale. Essa si traduce nel riconoscimento di un nuovo modello di famiglia, alternativo e concorrente a quello costituzionale; un modello tale da vanificare le ragioni poste dal Costituente a fondamento del regime premiale adottato per la famiglia legittima, per via dell’introduzione di condizioni – per così dire - più vantaggiose dal punto di vista dei diritti e meno gravose da quello dei doveri, rispetto a quelle statuite per l’istituto matrimoniale. Di conseguenza, divenendo irragionevole l’alternativa fra i due differenti “modelli di famiglia”, il riconoscimento dei diritti dei conviventi tende a risolversi nell’effettiva sostituzione di quello legittimo con quello di fatto. Il tutto, a “Costituzione invariata”.

La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti individuali dei conviventi

TONDI DELLA MURA, Vincenzo
2008-01-01

Abstract

La questione del riconoscimento dei diritti individuali dei conviventi non può essere considerata solo in sé, ma anche alla luce della complessiva prospettiva coinvolta, che attiene a una relazionalità non già meramente affettiva, solidaristica e assistenziale, bensì più propriamente istituzionale e, segnatamente, familiare. Non potendo esprimersi se non in una forma (comprensiva anche della dimensione) istituzionale, solo formalmente i diritti possono essere riconosciuti e considerati in senso meramente individuale e con una destinazione rivolta solamente al singolo titolare. In realtà, la capacità e la forza d’afferenza all’organizzazione di riferimento sono tali da manifestarsi per proprio conto, anche nel caso in cui detta organizzazione sia solo presupposta e non ancora giuridicamente tipizzata. Sicché, in definitiva, non potendo esprimersi se non in una forma (comprensiva anche della dimensione) istituzionale, i diritti rinviano comunque a un modello di riferimento speculare alle necessità coinvolte; modello che, ove non appositamente formalizzato ed anche nel caso di una difforme volontà legislativa, è destinato in ogni caso ad assumere una consistenza di risulta, derivante dalle potenzialità e dall’esercizio del (profilo istituzionale del) diritto implicato. L’istanza di garanzia sociale dei diritti dei conviventi, per tale via, introduce nel fenomeno delle unioni di fatto una dimensione sinora estranea, se non proprio antitetica, qual è quella istituzionale. Essa si traduce nel riconoscimento di un nuovo modello di famiglia, alternativo e concorrente a quello costituzionale; un modello tale da vanificare le ragioni poste dal Costituente a fondamento del regime premiale adottato per la famiglia legittima, per via dell’introduzione di condizioni – per così dire - più vantaggiose dal punto di vista dei diritti e meno gravose da quello dei doveri, rispetto a quelle statuite per l’istituto matrimoniale. Di conseguenza, divenendo irragionevole l’alternativa fra i due differenti “modelli di famiglia”, il riconoscimento dei diritti dei conviventi tende a risolversi nell’effettiva sostituzione di quello legittimo con quello di fatto. Il tutto, a “Costituzione invariata”.
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