Nel corso dei secoli XVI-XVIII, per contrastare il radicamento e la diffusione dell'endemico, permanente e variamente caratterizzato (nella sua dimensione sociale, politica, criminale) fenomeno banditesco, gli antichi Stati italiani fecero ricorso a procedure speciali ad modum belli, all’uso di forze militari, all'istituzione di commissari di campagna e di presidi ad guerram. Le misure eccezionali, dettate dalla difficoltà di assicurare alla giustizia individui che trovavano rifugio e protezione nell’ambiente comunitario, erano giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza della vita e la tutela della proprietà, turbate dalle azioni banditesche. Nell’intento di fare terra bruciata attorno alle bande armate, i singoli Stati italiani, pur in presenza di manifestazioni banditesche differenziate, reagirono allo stesso modo, predisponendo analoghe opzioni sanzionatorie e coattive nei confronti delle popolazioni: obbligatorietà del ricorso al suono delle campane o ad altri segnali di mobilitazione antibanditesca; minaccia di far ricadere i costi dell’operazione militare e del controllo del territorio sulle realtà locali, amministrative e umane; abbattimento o incendio appiccato alle abitazioni, che doveva costituire, nell’ottica della giustizia punitiva, un messaggio rivolto non solo al singolo individuo, ma, simbolicamente, all’intero corpo comunitario, ritenuto responsabile di non aver collaborato attivamente nella repressione della criminalità organizzata.
Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna
GAUDIOSO, Francesco
2005-01-01
Abstract
Nel corso dei secoli XVI-XVIII, per contrastare il radicamento e la diffusione dell'endemico, permanente e variamente caratterizzato (nella sua dimensione sociale, politica, criminale) fenomeno banditesco, gli antichi Stati italiani fecero ricorso a procedure speciali ad modum belli, all’uso di forze militari, all'istituzione di commissari di campagna e di presidi ad guerram. Le misure eccezionali, dettate dalla difficoltà di assicurare alla giustizia individui che trovavano rifugio e protezione nell’ambiente comunitario, erano giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza della vita e la tutela della proprietà, turbate dalle azioni banditesche. Nell’intento di fare terra bruciata attorno alle bande armate, i singoli Stati italiani, pur in presenza di manifestazioni banditesche differenziate, reagirono allo stesso modo, predisponendo analoghe opzioni sanzionatorie e coattive nei confronti delle popolazioni: obbligatorietà del ricorso al suono delle campane o ad altri segnali di mobilitazione antibanditesca; minaccia di far ricadere i costi dell’operazione militare e del controllo del territorio sulle realtà locali, amministrative e umane; abbattimento o incendio appiccato alle abitazioni, che doveva costituire, nell’ottica della giustizia punitiva, un messaggio rivolto non solo al singolo individuo, ma, simbolicamente, all’intero corpo comunitario, ritenuto responsabile di non aver collaborato attivamente nella repressione della criminalità organizzata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.