La disciplina del contratto d’appalto, pur contrassegnata, dal punto di vista funzionale, dall’assunzione del rischio di gestione da parte dell’appaltatore, appare permeata da una marcata ispirazione proporzionale, la quale esprime l’esigenza di un controllo dell’ordinamento sulla congruità del rapporto fra le prestazioni, sia nella dimensione genetica della stipulazione, sia in quella dinamica delle sopravvenienze. Il rilievo, già valorizzato dalla dottrina tradizionale più accreditata in materia, si presta ad essere sviluppato alla luce della recente, imperiosa emersione del principio di proporzionalità nel diritto dei contratti. Sulla base di questa premessa, si propone una lettura evolutiva degli artt. 1657, 1668 e 1664 c.c., i quali impongono la determinazione, nella fase iniziale dell’accordo, ed il mantenimento, lungo l’intero arco del rapporto, di un ragionevole equilibrio fra l’entità del corrispettivo e il valore dell’opera o del servizio. Anche gli strumenti rimediali previsti a presidio di tale esigenza sono di notevole modernità, poiché privilegiano alla caducazione del vincolo la logica dell’adeguamento, perseguita attraverso la determinazione ope iudicis, la riduzione o la revisione del prezzo.

Principio di proporzionalità e disciplina dell'appalto

POLIDORI, STEFANO
2004-01-01

Abstract

La disciplina del contratto d’appalto, pur contrassegnata, dal punto di vista funzionale, dall’assunzione del rischio di gestione da parte dell’appaltatore, appare permeata da una marcata ispirazione proporzionale, la quale esprime l’esigenza di un controllo dell’ordinamento sulla congruità del rapporto fra le prestazioni, sia nella dimensione genetica della stipulazione, sia in quella dinamica delle sopravvenienze. Il rilievo, già valorizzato dalla dottrina tradizionale più accreditata in materia, si presta ad essere sviluppato alla luce della recente, imperiosa emersione del principio di proporzionalità nel diritto dei contratti. Sulla base di questa premessa, si propone una lettura evolutiva degli artt. 1657, 1668 e 1664 c.c., i quali impongono la determinazione, nella fase iniziale dell’accordo, ed il mantenimento, lungo l’intero arco del rapporto, di un ragionevole equilibrio fra l’entità del corrispettivo e il valore dell’opera o del servizio. Anche gli strumenti rimediali previsti a presidio di tale esigenza sono di notevole modernità, poiché privilegiano alla caducazione del vincolo la logica dell’adeguamento, perseguita attraverso la determinazione ope iudicis, la riduzione o la revisione del prezzo.
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