Il contributo si propone di svolgere alcune riflessioni a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2024. Il giudice delle leggi, nel caso di specie, è stato chiamato a scrutinare la legittimità costituzionale di una disposizione statale incidente su materie di competenza concorrente e residuale regionali in tema di infrastrutture pubbliche in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”. La decisione, pertanto, ha consentito alla Corte di esprimersi nuovamente in merito all’istituto della “chiamata in sussidiarietà” e, segnatamente, agli strumenti di coinvolgimento ritenuti più adeguati. Tuttavia, il ricorso a tali strumenti nel rispetto del principio di leale collaborazione parrebbe aver portato la Corte ad una discutibile graduazione dell’apporto collaborativo della Regione Puglia: circa la fase di approvazione interministeriale del programma, difatti, è stata affermata la necessaria previsione di una intesa fra Stato e Regione ma, relativamente alla fase di nomina commissariale, è stato ritenuto sufficiente il mero parere regionale.

La chiamata in sussidiarietà e il ‘mutevole’ principio di leale collaborazione. Nota alla sentenza Corte cost. n. 31 del 2024

Enrico Guerrieri
2024-01-01

Abstract

Il contributo si propone di svolgere alcune riflessioni a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2024. Il giudice delle leggi, nel caso di specie, è stato chiamato a scrutinare la legittimità costituzionale di una disposizione statale incidente su materie di competenza concorrente e residuale regionali in tema di infrastrutture pubbliche in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”. La decisione, pertanto, ha consentito alla Corte di esprimersi nuovamente in merito all’istituto della “chiamata in sussidiarietà” e, segnatamente, agli strumenti di coinvolgimento ritenuti più adeguati. Tuttavia, il ricorso a tali strumenti nel rispetto del principio di leale collaborazione parrebbe aver portato la Corte ad una discutibile graduazione dell’apporto collaborativo della Regione Puglia: circa la fase di approvazione interministeriale del programma, difatti, è stata affermata la necessaria previsione di una intesa fra Stato e Regione ma, relativamente alla fase di nomina commissariale, è stato ritenuto sufficiente il mero parere regionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11587/585946
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