Vengono svolte brevissime considerazioni sulla sentenza annotata, la quale ha stabilito che gli impianti sportivi comunali per il nuoto rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del Comune, e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un uso ben determinato, solo mediante concessioni amministrative.
Nota a Cass. sez. un. civ. 29 novembre 1994, n. 10199
Caso R.
1996-01-01
Abstract
Vengono svolte brevissime considerazioni sulla sentenza annotata, la quale ha stabilito che gli impianti sportivi comunali per il nuoto rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del Comune, e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un uso ben determinato, solo mediante concessioni amministrative.File in questo prodotto:
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