Giudizio Posto che l'art. 27 c.p.p. previgente attribuisce autorità di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno soltanto alle pronunce irrevocabili di condanna emesse dal giudice penale con sentenza o decreto ed a quelle di concessione del perdono giudiziale, che presuppongono un accertamento di colpevolezza, esso è inapplicabile alla sentenza penale di improcedibilità nei confronti dell'imputato (nella specie, trattasi di pronuncia penale di estinzione del reato per prescrizione). Riferimenti normativi: Art. 27 C.P.P. 1930
Giudizio (rapporto tra il giudizio civile o amministrativo e il penale) e pregiudizialità penale
Caso, Roberto;
1993-01-01
Abstract
Giudizio Posto che l'art. 27 c.p.p. previgente attribuisce autorità di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno soltanto alle pronunce irrevocabili di condanna emesse dal giudice penale con sentenza o decreto ed a quelle di concessione del perdono giudiziale, che presuppongono un accertamento di colpevolezza, esso è inapplicabile alla sentenza penale di improcedibilità nei confronti dell'imputato (nella specie, trattasi di pronuncia penale di estinzione del reato per prescrizione). Riferimenti normativi: Art. 27 C.P.P. 1930File in questo prodotto:
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