La sentenza annotata afferma che sussiste la giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda avanzata, in sede cautelare, da pare di un ex presidente di società calcistica non più iscritto alla FIGC, mirante ad ottenere l'inibitoria del procedimento disciplinare mosso a suo carico dalla stessa Federazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la funzione disciplinare delle Federazioni sportive non può esercitarsi nei confronti di soggetti divenuti estranei all'ordinamento cui la stessa funzione disciplinare inerisce. L'A. mostra di condividere la soluzione accolta dalla Suprema Corte e propone qualche breve considerazione sul potere disciplinare delle Federazioni sportive.

Nota a Cass. sez. un. civ. 10 novembre 1994, n. 9351

Caso R.
1995-01-01

Abstract

La sentenza annotata afferma che sussiste la giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda avanzata, in sede cautelare, da pare di un ex presidente di società calcistica non più iscritto alla FIGC, mirante ad ottenere l'inibitoria del procedimento disciplinare mosso a suo carico dalla stessa Federazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la funzione disciplinare delle Federazioni sportive non può esercitarsi nei confronti di soggetti divenuti estranei all'ordinamento cui la stessa funzione disciplinare inerisce. L'A. mostra di condividere la soluzione accolta dalla Suprema Corte e propone qualche breve considerazione sul potere disciplinare delle Federazioni sportive.
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