Nell’ambito della generale riforma del processo penale proposta dalla Ministra Cartabia, il legislatore ha chiesto al governo delegato di rimodulare i confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il governo delegato, con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha eseguito alla lettera le direttive impartite. Il risultato si è tradotto in un restyling dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 131-bis c.p. e, come ormai avviene nella ipertrofica produzione legislativa degli ultimi anni in materia penale, anche in questa occasione si è seguito un andamento divaricato tra due direzioni antinomiche: da un lato, mitigazione dell'intervento punitivo penale, realizzata attraverso la mutazione del prerequisito edittale - ancorato al minimo della pena (due anni) e non più al massimo (cinque anni) - e l’introduzione di un nuovo elemento di valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa: la «condotta susseguente al reato»; dall’altro, rafforzamento della tutela repressiva, attuata con l’ampliamento del catalogo delle presunzioni di “non tenuità” dell’offesa.
L’estensione e i limiti della particolare tenuità del fatto
TURCO, ELGA
2024-01-01
Abstract
Nell’ambito della generale riforma del processo penale proposta dalla Ministra Cartabia, il legislatore ha chiesto al governo delegato di rimodulare i confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il governo delegato, con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha eseguito alla lettera le direttive impartite. Il risultato si è tradotto in un restyling dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 131-bis c.p. e, come ormai avviene nella ipertrofica produzione legislativa degli ultimi anni in materia penale, anche in questa occasione si è seguito un andamento divaricato tra due direzioni antinomiche: da un lato, mitigazione dell'intervento punitivo penale, realizzata attraverso la mutazione del prerequisito edittale - ancorato al minimo della pena (due anni) e non più al massimo (cinque anni) - e l’introduzione di un nuovo elemento di valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa: la «condotta susseguente al reato»; dall’altro, rafforzamento della tutela repressiva, attuata con l’ampliamento del catalogo delle presunzioni di “non tenuità” dell’offesa.File | Dimensione | Formato | |
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