La sentenza della Cassazione che si commenta si segnala all’attenzione del lettore sotto molteplici profili; essa si colloca su una linea interpretativa garantista, gia` emersa da qualche tempo nella giurisprudenza di legittimita` . Il supremo Collegio definisce nitidamente i contorni del paradigma ascrittivo messo a punto nel d.lgs. n. 231 del 2001, in cui viene ad assumere un ruolo di primo piano la c.d. colpa di organizzazione, non esitando a negare che l’art. 6 d.lgs. preveda realmente un’inversione dell’onere della prova a carico della societas. La decisione, inoltre, non manca di porre l’accento sul nesso che deve necessariamente intercorrere – ai fini dell’integrazione della fattispecie complessa delineata negli artt. 5, 6 e 7 – tra il deficit organizzativo e l’evento-reato-presupposto. Essa si lascia particolarmente apprezzare per una piu` scrupolosa attenzione e una maggiore flessibilita` nella valutazione circa l’adeguatezza preventiva dei programmi di compliance aziendale, fornendo, a tal proposito, puntuali e utili indicazioni all’interprete. Dell’elusione fraudolenta si condivide la lettura oggettivistica e restrittiva gia` prospettata nella prima sentenza pronunciata nel medesimo processo dai Giudici di legittimita`.
Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo
De Simone, Giulio
2022-01-01
Abstract
La sentenza della Cassazione che si commenta si segnala all’attenzione del lettore sotto molteplici profili; essa si colloca su una linea interpretativa garantista, gia` emersa da qualche tempo nella giurisprudenza di legittimita` . Il supremo Collegio definisce nitidamente i contorni del paradigma ascrittivo messo a punto nel d.lgs. n. 231 del 2001, in cui viene ad assumere un ruolo di primo piano la c.d. colpa di organizzazione, non esitando a negare che l’art. 6 d.lgs. preveda realmente un’inversione dell’onere della prova a carico della societas. La decisione, inoltre, non manca di porre l’accento sul nesso che deve necessariamente intercorrere – ai fini dell’integrazione della fattispecie complessa delineata negli artt. 5, 6 e 7 – tra il deficit organizzativo e l’evento-reato-presupposto. Essa si lascia particolarmente apprezzare per una piu` scrupolosa attenzione e una maggiore flessibilita` nella valutazione circa l’adeguatezza preventiva dei programmi di compliance aziendale, fornendo, a tal proposito, puntuali e utili indicazioni all’interprete. Dell’elusione fraudolenta si condivide la lettura oggettivistica e restrittiva gia` prospettata nella prima sentenza pronunciata nel medesimo processo dai Giudici di legittimita`.File | Dimensione | Formato | |
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