Le Sezioni unite , facendo leva sul carattere “sistemico” dell’art. 129 c.p.p., si mostrano inclini a ricondurre le cause di non punibilità – inclusa la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. – nell’orbita applicativa della disposizione codicistica. Intuibili le possibili ricadute di un simile approccio esegetico, se si considera che l’art. 129 c.p.p. definisce anche l’ambito dei poteri officiosi del giudice chiamato a decidere in grado di impugnazione, nonché di quello investito di un procedimento speciale deflativo del dibattimento, diverso dal giudizio abbreviato. Per quest’ultimo, nulla quaestio: il giudice, invero, fin dal momento di instaurazione di tale rito, è in possesso di tutto il materiale cognitivo per decidere e la sua pronuncia, dunque, non assumerà mai la forma di una delibazione immediata di non punibilità, ma ricadrà nella fattispecie processuale ex art. 651-bis, 2˚ comma, c.p.p.: come quella pronunciata in dibattimento, avrà efficacia di giudicato «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso». Occorre, allora, interrogarsi sulla rilevabilità ex art. 129 c.p.p. della nuova causa di non punibilità nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 2˚ comma, c.p.p.), di emanazione del decreto penale di condanna (art. 459, 3˚comma, c.p.p.) e di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato (art. 464-quater, 1˚comma, c.p.p.).
Il proscioglimento immediato per tenuità del fatto nei riti deflativi del dibattimento
Turco, Elga
2022-01-01
Abstract
Le Sezioni unite , facendo leva sul carattere “sistemico” dell’art. 129 c.p.p., si mostrano inclini a ricondurre le cause di non punibilità – inclusa la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. – nell’orbita applicativa della disposizione codicistica. Intuibili le possibili ricadute di un simile approccio esegetico, se si considera che l’art. 129 c.p.p. definisce anche l’ambito dei poteri officiosi del giudice chiamato a decidere in grado di impugnazione, nonché di quello investito di un procedimento speciale deflativo del dibattimento, diverso dal giudizio abbreviato. Per quest’ultimo, nulla quaestio: il giudice, invero, fin dal momento di instaurazione di tale rito, è in possesso di tutto il materiale cognitivo per decidere e la sua pronuncia, dunque, non assumerà mai la forma di una delibazione immediata di non punibilità, ma ricadrà nella fattispecie processuale ex art. 651-bis, 2˚ comma, c.p.p.: come quella pronunciata in dibattimento, avrà efficacia di giudicato «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso». Occorre, allora, interrogarsi sulla rilevabilità ex art. 129 c.p.p. della nuova causa di non punibilità nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 2˚ comma, c.p.p.), di emanazione del decreto penale di condanna (art. 459, 3˚comma, c.p.p.) e di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato (art. 464-quater, 1˚comma, c.p.p.).File | Dimensione | Formato | |
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