Lo scritto muove dal metodo gradualista propugnato da Giampaolo Rossi ed ipotizza che esso possa essere proficuamente applicato al rapporto tra organizzazione e attività, per dischiudere l’orizzonte a una ricostruzione secondo cui la stessa funzione sia intendersi come un insieme di molteplici fattispecie caratterizzate da diversi gradi di combinazione tra organizzazione e attività. Nel dominio unitario della funzione sarebbero cioè rinvenibili, progressivamente, diverse fattispecie combinatorie: combinazioni con maggiore grado di attività e minore grado di organizzazione (ad es., le conferenze di servizi); combinazioni con gradi intermedi di attività e di organizzazione (ad es., gli accordi organizzativi tra pubbliche amministrazioni); combinazioni con maggiore grado di organizzazione e minore grado di attività (ad es., gli organi collegiali permanenti). Accedendo a questa ipotesi, più in generale, tutte le fattispecie di diritto amministrativo positivo potrebbero prestarsi ad essere considerate una “miscela” di gradi di organizzazione e di gradi di attività variamente dosati, sempre con la presenza di un grado almeno minimo di organizzazione (ad es., anche rispetto al procedimento amministrativo, che sembrerebbe essere pura attività, è stabilita la presenza necessaria di una «unità organizzativa responsabile del procedimento» ex art. 4 l. 241/1990) e di un grado almeno minimo di attività (si pensi alle relazioni organizzative – interorganiche o intersoggettive – che sembrerebbero pertenere esclusivamente al dominio dell’organizzazione ma che implicano, comunque, l’adozione di atti, quali l’ordine, la direttiva, etc.). La proposta ricostruttiva di un gradualismo tra attività e organizzazione nell’unitario dominio della funzione, se accolta, condurrebbe a un’ulteriore e conseguente ipotesi di lavoro, con ricadute importanti sul piano sostanziale: ed infatti, se la distinzione tra attività e organizzazione non è assoluta e qualitativa (appartenenza a domini separati) ma relativa e quantitativa (in quanto gradazioni combinatorie di un medesimo dominio, quello della funzione), allora può ammettersi teoricamente che tutti i principi (non le regole di dettaglio, ma i principi) propri della funzione amministrativa si applichino trasversalmente sia all’attività che all’organizzazione, in quanto entrambe, qualitativamente, funzione. In altri termini, accedendo a questa proposta, non avrebbe senso separare principi dell’organizzazione e principi dell’attività, frapponendo ostacoli al “travaso” reciproco da una sfera all’altra, proprio perchè la sfera sarebbe unica, quella della funzione, con la conseguente “condivisione” dei medesimi principi fondamentali tra attività e organizzazione.

Fattispecie combinatorie 'a gradi' tra organizzazione e attività: riflettendo sul metodo essenziale e gradualista

M. MONTEDURO
2021-01-01

Abstract

Lo scritto muove dal metodo gradualista propugnato da Giampaolo Rossi ed ipotizza che esso possa essere proficuamente applicato al rapporto tra organizzazione e attività, per dischiudere l’orizzonte a una ricostruzione secondo cui la stessa funzione sia intendersi come un insieme di molteplici fattispecie caratterizzate da diversi gradi di combinazione tra organizzazione e attività. Nel dominio unitario della funzione sarebbero cioè rinvenibili, progressivamente, diverse fattispecie combinatorie: combinazioni con maggiore grado di attività e minore grado di organizzazione (ad es., le conferenze di servizi); combinazioni con gradi intermedi di attività e di organizzazione (ad es., gli accordi organizzativi tra pubbliche amministrazioni); combinazioni con maggiore grado di organizzazione e minore grado di attività (ad es., gli organi collegiali permanenti). Accedendo a questa ipotesi, più in generale, tutte le fattispecie di diritto amministrativo positivo potrebbero prestarsi ad essere considerate una “miscela” di gradi di organizzazione e di gradi di attività variamente dosati, sempre con la presenza di un grado almeno minimo di organizzazione (ad es., anche rispetto al procedimento amministrativo, che sembrerebbe essere pura attività, è stabilita la presenza necessaria di una «unità organizzativa responsabile del procedimento» ex art. 4 l. 241/1990) e di un grado almeno minimo di attività (si pensi alle relazioni organizzative – interorganiche o intersoggettive – che sembrerebbero pertenere esclusivamente al dominio dell’organizzazione ma che implicano, comunque, l’adozione di atti, quali l’ordine, la direttiva, etc.). La proposta ricostruttiva di un gradualismo tra attività e organizzazione nell’unitario dominio della funzione, se accolta, condurrebbe a un’ulteriore e conseguente ipotesi di lavoro, con ricadute importanti sul piano sostanziale: ed infatti, se la distinzione tra attività e organizzazione non è assoluta e qualitativa (appartenenza a domini separati) ma relativa e quantitativa (in quanto gradazioni combinatorie di un medesimo dominio, quello della funzione), allora può ammettersi teoricamente che tutti i principi (non le regole di dettaglio, ma i principi) propri della funzione amministrativa si applichino trasversalmente sia all’attività che all’organizzazione, in quanto entrambe, qualitativamente, funzione. In altri termini, accedendo a questa proposta, non avrebbe senso separare principi dell’organizzazione e principi dell’attività, frapponendo ostacoli al “travaso” reciproco da una sfera all’altra, proprio perchè la sfera sarebbe unica, quella della funzione, con la conseguente “condivisione” dei medesimi principi fondamentali tra attività e organizzazione.
2021
979-12-5977-045-5
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11587/463709
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