La recente legge 16 aprile 2015, n. 47, in tema di misure cautelari personali, ha “rimaneggiato” anche il riesame avverso i provvedimenti di sequestro, preventivo, conservativo e probatorio, ex art. 324 c.p.p.: l’innesto, nel comma7, tra le disposizioni dell’art. 309 c.p.p. richiamate, del nuovo comma 9-bis, accanto ai commi 9 e 10, apparentemente lineare, crea qualche problema interpretativo sul quale le Sezioni unite sono state chiamate a fare luce.
Le sezioni unite tornano a pronunciarsi sulla natura del rinvio ex art. 324, 7º comma, c.p.p.: un’occasione mancata per affermare la sostanziale omogeneità tra riesame personale e riesame reale
Turco, Elga
2016-01-01
Abstract
La recente legge 16 aprile 2015, n. 47, in tema di misure cautelari personali, ha “rimaneggiato” anche il riesame avverso i provvedimenti di sequestro, preventivo, conservativo e probatorio, ex art. 324 c.p.p.: l’innesto, nel comma7, tra le disposizioni dell’art. 309 c.p.p. richiamate, del nuovo comma 9-bis, accanto ai commi 9 e 10, apparentemente lineare, crea qualche problema interpretativo sul quale le Sezioni unite sono state chiamate a fare luce.File in questo prodotto:
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