Nella piena consapevolezza della necessità di dover abbandonare il concetto tradizionale di giudicato – imperniato sul principio di “intangibilità” – in nome di una concezione moderna, elastica e garantista del sistema giuridico, fondata sulla prevalenza del principio del favor libertatis, le Sezioni Unite chiariscono ogni dubbio – presupposti, base giuridica, limiti – circa la possibilità per il giudice dell’esecuzione di rimodulare in melius la pena inflitta a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale non strettamente incriminatrice.
Illegittimità costituzionale di una norma penale non strettamente incriminatrice e rimodulazione della pena in executivis: un altro passo verso la graduabile erosione del “mito del giudicato”.
Turco, Elga
2015-01-01
Abstract
Nella piena consapevolezza della necessità di dover abbandonare il concetto tradizionale di giudicato – imperniato sul principio di “intangibilità” – in nome di una concezione moderna, elastica e garantista del sistema giuridico, fondata sulla prevalenza del principio del favor libertatis, le Sezioni Unite chiariscono ogni dubbio – presupposti, base giuridica, limiti – circa la possibilità per il giudice dell’esecuzione di rimodulare in melius la pena inflitta a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale non strettamente incriminatrice.File in questo prodotto:
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