I prodromi della riforma (lett. m) dell’art. 1 della legge 28 aprile 2014, n. 67) in materia di esclusione, nel rito ordinario, della «punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno».
I prodromi della riforma
TURCO, Elga
2014-01-01
Abstract
I prodromi della riforma (lett. m) dell’art. 1 della legge 28 aprile 2014, n. 67) in materia di esclusione, nel rito ordinario, della «punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno».File in questo prodotto:
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