Quale legittimazione per il modello di intervento penale istituito dallo Statuto di Roma del 1998? È sufficiente invocare il principio dell’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e l’interesse della comunità internazionale alla loro protezione ubiquitaria? Rispetto a beni tutelati in maniera rafforzata già dalle legislazioni domestiche, perché riconoscere un potere coercitivo ‘complementare’ in capo a un’autorità scissa dalla relazione con i poteri di uno stato? Soprattutto emerge l’incolmabile asimmetria della giustizia della Corte Penale Internazionale, in contrasto con alcuni capisaldi della tradizione liberal-garantista del diritto penale di età moderna. La almeno apparente irrazionalità del sistema si riflette così sulla determinazione della funzione della pena: inadeguate appaiono le categorie tradizionali, arduo altresì individuare nuovi criteri esplicativi. Il motivo, prima ancora che nelle caratteristiche di tale modello – deterritorializzazione, assenza della cornice statuale, difficile inquadramento dei rapporti tra poteri sovrani, etc. –, va ricercato nel contesto in cui i fatti oggetto di incriminazione vengono perpetrati: lo stato di eccezione. Nel solco di tale approccio si suggerisce un percorso di analisi della funzione propria del sistema istituito dallo Statuto di Roma, valutando peraltro la congruità dello strumento adottato – la pena in senso tradizionale – allo scopo rispetto ad altri modelli alternativi, come quelli afferenti al composito caleidoscopio della restorative justice.

Funzione della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale

CORNACCHIA, LUIGI
2009-01-01

Abstract

Quale legittimazione per il modello di intervento penale istituito dallo Statuto di Roma del 1998? È sufficiente invocare il principio dell’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e l’interesse della comunità internazionale alla loro protezione ubiquitaria? Rispetto a beni tutelati in maniera rafforzata già dalle legislazioni domestiche, perché riconoscere un potere coercitivo ‘complementare’ in capo a un’autorità scissa dalla relazione con i poteri di uno stato? Soprattutto emerge l’incolmabile asimmetria della giustizia della Corte Penale Internazionale, in contrasto con alcuni capisaldi della tradizione liberal-garantista del diritto penale di età moderna. La almeno apparente irrazionalità del sistema si riflette così sulla determinazione della funzione della pena: inadeguate appaiono le categorie tradizionali, arduo altresì individuare nuovi criteri esplicativi. Il motivo, prima ancora che nelle caratteristiche di tale modello – deterritorializzazione, assenza della cornice statuale, difficile inquadramento dei rapporti tra poteri sovrani, etc. –, va ricercato nel contesto in cui i fatti oggetto di incriminazione vengono perpetrati: lo stato di eccezione. Nel solco di tale approccio si suggerisce un percorso di analisi della funzione propria del sistema istituito dallo Statuto di Roma, valutando peraltro la congruità dello strumento adottato – la pena in senso tradizionale – allo scopo rispetto ad altri modelli alternativi, come quelli afferenti al composito caleidoscopio della restorative justice.
2009
8814146373
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