Il lavoro appare nell’opera collettanea curata dai proff. Saletti e Sassani avente ad oggetto la riforma apportata al processo civile dalla l. n. 69/2009. Tra le altre, una delle principali novità di tale riforma è l’introduzione di un “procedimento sommario di cognizione” (regolato dagli artt. 702 bis ss c.p.c.), dotato di una portata applicativa generale per tutte le controversie civili (operante nei limiti della competenza del tribunale in composizione monocratica). L’A. offre una indagine di prima lettura – essendo l’opera collettanea pubblicata a ridosso della riforma – ma al contempo il più possibile approfondita dell’istituto, il quale mostra in sé una intrinseca contraddittorietà: nato per riprodurre lo schema del procedimento sommario di cognizione per le liti societarie (art. 19 d.lgs. n. 5/2003 che la stessa l. n. 69/2009 abroga) il nuovo modello di procedimento sommario si discosta sensibilmente dal suo predecessore: quest’ultimo provvedimento decisorio, ma inidoneo a formare la cosa giudicata, il primo capace di produrre la cosa giudicata sostanziale, seppure in forme semplificate e sommarie.
Commento agli artt. 702 bis, ter, quater
TISCINI, ROBERTA
2009-01-01
Abstract
Il lavoro appare nell’opera collettanea curata dai proff. Saletti e Sassani avente ad oggetto la riforma apportata al processo civile dalla l. n. 69/2009. Tra le altre, una delle principali novità di tale riforma è l’introduzione di un “procedimento sommario di cognizione” (regolato dagli artt. 702 bis ss c.p.c.), dotato di una portata applicativa generale per tutte le controversie civili (operante nei limiti della competenza del tribunale in composizione monocratica). L’A. offre una indagine di prima lettura – essendo l’opera collettanea pubblicata a ridosso della riforma – ma al contempo il più possibile approfondita dell’istituto, il quale mostra in sé una intrinseca contraddittorietà: nato per riprodurre lo schema del procedimento sommario di cognizione per le liti societarie (art. 19 d.lgs. n. 5/2003 che la stessa l. n. 69/2009 abroga) il nuovo modello di procedimento sommario si discosta sensibilmente dal suo predecessore: quest’ultimo provvedimento decisorio, ma inidoneo a formare la cosa giudicata, il primo capace di produrre la cosa giudicata sostanziale, seppure in forme semplificate e sommarie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.