Il contributo si occupa dell’analisi degli articoli 172, 173 e 174 del TUIR che riguardano rispettivamente la fusione di società, la scissione di società e l’applicazione analogica della disciplina dettata da questi primi due articoli alle fusioni e scissioni di enti diversi dalle società. La fusione di società è disciplinata dagli artt. 2501- 2505 quater del codice civile e comprende due fattispecie principali in funzione delle modalità di realizzazione: le fusioni per unione e le fusioni per incorporazione. Nel sistema delle imposte sui redditi è un principio ormai consolidato quello della neutralità della fusione, che è volto ad indicare l’inidoneità dell’istituto a determinare il realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti e risponde all’esigenza di precludere salti d’imposta o doppie imposizioni. Questo principio è coerente con la disciplina recata dall’art. 2501 del codice civile e con la concezione civilistica prevalente fondata sull’assenza di un effetto estintivo delle società fuse o incorporate; è, altresì, coerente con la giurisprudenza della Suprema Corte e con l’orientamento comunitario. Il commento all’articolo analizza le conseguenze della neutralità fiscale della fusione (ossia l’irrilevanza delle differenze di fusione, il regime delle riserve in sospensione d’imposta e la disciplina del riporto delle perdite e degli interessi indeducibili), per poi concentrarsi sulla determinazione del reddito e gli obblighi dichiarativi. Analogamente alla fusione, anche la scissione è una operazione di riorganizzazione della struttura e della compagine societaria. Con la scissione, ai sensi dell’art. 2506 del codice civile, il patrimonio della società scissa è scomposto per essere attribuito in tutto (scissione totale) o in parte (scissione parziale) ad una o più società beneficiarie, che possono essere preesistenti o costituite ad hoc. Anche per la scissione di società vige il principio di neutralità. Sono analizzate le conseguenze pratiche di tale principio (il regime delle differenze di scissione, il regime dei fondi di accantonamento della società scissa e la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni acquisiti dalle società beneficiarie, il regime delle riserve in sospensione d’imposta, la disciplina delle perdite), nonché la sua attuazione pratica in termini di obblighi dichiarativi e metodi di determinazione del reddito.

Operazioni straordinarie.Fusione di società Art. 172;Scissione di società Art. 173;Applicazione analogica Art. 174

PAPARELLA, Franco
2009-01-01

Abstract

Il contributo si occupa dell’analisi degli articoli 172, 173 e 174 del TUIR che riguardano rispettivamente la fusione di società, la scissione di società e l’applicazione analogica della disciplina dettata da questi primi due articoli alle fusioni e scissioni di enti diversi dalle società. La fusione di società è disciplinata dagli artt. 2501- 2505 quater del codice civile e comprende due fattispecie principali in funzione delle modalità di realizzazione: le fusioni per unione e le fusioni per incorporazione. Nel sistema delle imposte sui redditi è un principio ormai consolidato quello della neutralità della fusione, che è volto ad indicare l’inidoneità dell’istituto a determinare il realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti e risponde all’esigenza di precludere salti d’imposta o doppie imposizioni. Questo principio è coerente con la disciplina recata dall’art. 2501 del codice civile e con la concezione civilistica prevalente fondata sull’assenza di un effetto estintivo delle società fuse o incorporate; è, altresì, coerente con la giurisprudenza della Suprema Corte e con l’orientamento comunitario. Il commento all’articolo analizza le conseguenze della neutralità fiscale della fusione (ossia l’irrilevanza delle differenze di fusione, il regime delle riserve in sospensione d’imposta e la disciplina del riporto delle perdite e degli interessi indeducibili), per poi concentrarsi sulla determinazione del reddito e gli obblighi dichiarativi. Analogamente alla fusione, anche la scissione è una operazione di riorganizzazione della struttura e della compagine societaria. Con la scissione, ai sensi dell’art. 2506 del codice civile, il patrimonio della società scissa è scomposto per essere attribuito in tutto (scissione totale) o in parte (scissione parziale) ad una o più società beneficiarie, che possono essere preesistenti o costituite ad hoc. Anche per la scissione di società vige il principio di neutralità. Sono analizzate le conseguenze pratiche di tale principio (il regime delle differenze di scissione, il regime dei fondi di accantonamento della società scissa e la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni acquisiti dalle società beneficiarie, il regime delle riserve in sospensione d’imposta, la disciplina delle perdite), nonché la sua attuazione pratica in termini di obblighi dichiarativi e metodi di determinazione del reddito.
2009
9788813292560
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