I giudici di legittimità ribaltano la sentenza di appello che aveva assolto, invocando la scriminante del consenso, gli imputati accusati di una catena di episodi (ben 15) succedutisi tra il 1999 ed il 2002 presso un nosocomio romano: episodi accomunati dalla ricorrenza di menomazioni dell'integrità fisica, anche gravi, non necessarie, riconducibili alla scelta di una tecnica chirurgica inappropriata per la quale non era stato ottenuto il consenso informato dei pazienti.

Il medico non ha il diritto, ma solo la potestà di curare. Nota a Cass. pen. sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335

GORGONI, MARILENA
2008-01-01

Abstract

I giudici di legittimità ribaltano la sentenza di appello che aveva assolto, invocando la scriminante del consenso, gli imputati accusati di una catena di episodi (ben 15) succedutisi tra il 1999 ed il 2002 presso un nosocomio romano: episodi accomunati dalla ricorrenza di menomazioni dell'integrità fisica, anche gravi, non necessarie, riconducibili alla scelta di una tecnica chirurgica inappropriata per la quale non era stato ottenuto il consenso informato dei pazienti.
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