Lo scritto muove dall’esame della struttura e della funzione del pegno per rimeditare il ruolo dello spossessamento. Escluso che la sottrazione materiale del bene al debitore concorra a colorare la funzione della garanzia, la trattazione assegna allo spossessamento una valenza meramente segnalativa che ne determina la fungibilità con altri strumenti, parimenti idonei a rendere conoscibile l’esistenza del vincolo. Ne deriva una costruzione che, sulla falsa riga delle figure di pegno delineate dalla legislazione speciale, aspira a conciliare le esigenze di sfruttamento del patrimonio mobiliare con quelle di accesso al credito. Alla luce della nuova configurazione assunta nel sistema dalle garanzie mobiliari, l’indagine si sofferma infine sul ruolo dell’autonomia privata, tracciando i limiti entro i quali è possibile dar vita a fattispecie negoziali di pegno senza spossessamento.
Profili evolutivi della disciplina del pegno
Francesca, Dell'Anna Misurale
2004-01-01
Abstract
Lo scritto muove dall’esame della struttura e della funzione del pegno per rimeditare il ruolo dello spossessamento. Escluso che la sottrazione materiale del bene al debitore concorra a colorare la funzione della garanzia, la trattazione assegna allo spossessamento una valenza meramente segnalativa che ne determina la fungibilità con altri strumenti, parimenti idonei a rendere conoscibile l’esistenza del vincolo. Ne deriva una costruzione che, sulla falsa riga delle figure di pegno delineate dalla legislazione speciale, aspira a conciliare le esigenze di sfruttamento del patrimonio mobiliare con quelle di accesso al credito. Alla luce della nuova configurazione assunta nel sistema dalle garanzie mobiliari, l’indagine si sofferma infine sul ruolo dell’autonomia privata, tracciando i limiti entro i quali è possibile dar vita a fattispecie negoziali di pegno senza spossessamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.