L’art. 13 Cost., pilastro dell’edificio della Carta Fondamentale della Repubblica, enuncia il valore “inviolabile” della libertà personale; fa divieto di ogni forma di “detenzione, ispezione o perquisizione personale”, nonché di “qualsiasi altra restrizione della libertà personale”, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, salve le ipotesi eccezionali “di necessità e urgenza”, tassativamente indicate dalla legge, in cui all’autorità di pubblica sicurezza sono attribuiti autonomi poteri. La Costituzione inquadra dunque il concetto di libertà personale secondo coordinate affatto diverse dal codice penale, riconoscendo oltretutto alla stessa valore strumentale per una piena affermazione e tutela dell’individuo di fronte allo Stato. Si deve intendere quindi “libertà della persona”, in quanto riconosciuta quale soggetto di diritto, interlocutore legittimato nei confronti dei pubblici poteri, anche quando questi sono diretti alla coercizione: non soggetto passibile di repressione indiscriminata, ma controparte di un dialogo, di una relazione discorsiva dotata di senso, di una dinamica intersoggettiva di tipo comunicativo, che la pubblica autorità non denega neppure nell’esercizio di quella “forza pubblica” che costituisce monopolio statale, e che anzi garantisce, attraverso la forma di tutela più forte e incisiva (quella penale), già nella fase delle “operazioni di polizia” (arresto, perquisizioni, ispezioni, etc.). Nell’accezione suggerita, il concetto di libertà andrebbe riletto in relazione a quello di autorità (nell’esercizio dei poteri di imposizione fisica), ossia quale stato alternativo ad essa: come prerogativa garantita nel rapporto – anche dialettico – con l’autorità.

Libertà personale (delitti contro la)

CORNACCHIA, LUIGI
2006-01-01

Abstract

L’art. 13 Cost., pilastro dell’edificio della Carta Fondamentale della Repubblica, enuncia il valore “inviolabile” della libertà personale; fa divieto di ogni forma di “detenzione, ispezione o perquisizione personale”, nonché di “qualsiasi altra restrizione della libertà personale”, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, salve le ipotesi eccezionali “di necessità e urgenza”, tassativamente indicate dalla legge, in cui all’autorità di pubblica sicurezza sono attribuiti autonomi poteri. La Costituzione inquadra dunque il concetto di libertà personale secondo coordinate affatto diverse dal codice penale, riconoscendo oltretutto alla stessa valore strumentale per una piena affermazione e tutela dell’individuo di fronte allo Stato. Si deve intendere quindi “libertà della persona”, in quanto riconosciuta quale soggetto di diritto, interlocutore legittimato nei confronti dei pubblici poteri, anche quando questi sono diretti alla coercizione: non soggetto passibile di repressione indiscriminata, ma controparte di un dialogo, di una relazione discorsiva dotata di senso, di una dinamica intersoggettiva di tipo comunicativo, che la pubblica autorità non denega neppure nell’esercizio di quella “forza pubblica” che costituisce monopolio statale, e che anzi garantisce, attraverso la forma di tutela più forte e incisiva (quella penale), già nella fase delle “operazioni di polizia” (arresto, perquisizioni, ispezioni, etc.). Nell’accezione suggerita, il concetto di libertà andrebbe riletto in relazione a quello di autorità (nell’esercizio dei poteri di imposizione fisica), ossia quale stato alternativo ad essa: come prerogativa garantita nel rapporto – anche dialettico – con l’autorità.
2006
9788814121586
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