La disciplina del «Gruppo Bancario Cooperativo» (GBC) è alla base di una recente riforma strutturale del credito cooperativo. Il modello organizzativo e contrattuale del GBC appare come un unicum nel quadro del nostro ordinamento sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo funzionale. Ciò che contraddistingue tale modello sono la variabilità della struttura e le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, che seguono un meccanismo di intervento graduale e flessibile. I poteri attribuiti alla capogruppo ed il contenuto minimo del contratto di coesione riflettono l’esigenza che i rapporti tra capogruppo e singole BCC siano improntati a fiducia, ai princípi di democraticità e leale collaborazione e al rispetto di meccanismi riconducibili al principio di sussidiarietà e di prossimità per cui il potere decisionale è di norma esercitato dagli organi delle banche locali salvo il coinvolgimento del sottogruppo territoriale e della capogruppo, la cui intensità varia in relazione al livello di adeguatezza delle scelte operate al livello locale. L’analisi si focalizza, altresí, sul profilo dei controlli preventivi e successivi sul contratto di coesione previsti a tutela del mercato e delle parti coinvolte.

Il Gruppo Bancario Cooperativo ed il contratto di coesione: flessibilità del modello e margini di esercizio dell’autonomia, in Rivista di diritto dell’impresa

Francesco Giacomo Viterbo
2017-01-01

Abstract

La disciplina del «Gruppo Bancario Cooperativo» (GBC) è alla base di una recente riforma strutturale del credito cooperativo. Il modello organizzativo e contrattuale del GBC appare come un unicum nel quadro del nostro ordinamento sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo funzionale. Ciò che contraddistingue tale modello sono la variabilità della struttura e le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, che seguono un meccanismo di intervento graduale e flessibile. I poteri attribuiti alla capogruppo ed il contenuto minimo del contratto di coesione riflettono l’esigenza che i rapporti tra capogruppo e singole BCC siano improntati a fiducia, ai princípi di democraticità e leale collaborazione e al rispetto di meccanismi riconducibili al principio di sussidiarietà e di prossimità per cui il potere decisionale è di norma esercitato dagli organi delle banche locali salvo il coinvolgimento del sottogruppo territoriale e della capogruppo, la cui intensità varia in relazione al livello di adeguatezza delle scelte operate al livello locale. L’analisi si focalizza, altresí, sul profilo dei controlli preventivi e successivi sul contratto di coesione previsti a tutela del mercato e delle parti coinvolte.
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