La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sorretta dalla matrice di «minima offensività», consente la fuoriuscita rapida e definitiva dal circuito penale del minore la cui condotta, pur integrando un reato, costituisce un «incidente di percorso» che non desta alcuno specifico allarme sociale. Tra le maglie della disciplina tratteggiata dal legislatore nell’art. 27 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 si annidano non poche zone d’ombra in tema di natura giuridica, presupposti e procedimento.

L’irrilevanza del fatto nel procedimento penale minorile

Turco, Elga
2015-01-01

Abstract

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sorretta dalla matrice di «minima offensività», consente la fuoriuscita rapida e definitiva dal circuito penale del minore la cui condotta, pur integrando un reato, costituisce un «incidente di percorso» che non desta alcuno specifico allarme sociale. Tra le maglie della disciplina tratteggiata dal legislatore nell’art. 27 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 si annidano non poche zone d’ombra in tema di natura giuridica, presupposti e procedimento.
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