La polizia giudiziaria, nel rispetto delle modalità operative e delle garanzie fissate nell’art. 350 c.p.p., può assumere sommarie informazioni, raccogliere notizie informali sul luogo e nell’immediatezza del fatto e ricevere dichiarazioni spontanee dall’indagato.

Le dichiarazioni dell’indagato alla polizia giudiziaria

Turco, Elga
2014-01-01

Abstract

La polizia giudiziaria, nel rispetto delle modalità operative e delle garanzie fissate nell’art. 350 c.p.p., può assumere sommarie informazioni, raccogliere notizie informali sul luogo e nell’immediatezza del fatto e ricevere dichiarazioni spontanee dall’indagato.
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