Si tratta del commento ad un'ennesima decisione di condanna del produttore per danni da prodotto difettoso, la quale conferma la ripresa dell'attenzione giurisprudenziale per il d.p.r. n. 224/1988, ma che occorre accortamente collocare tra altre due tendenze: la contrattualizzazione (anche) del danno da prodotto difettoso ed il superamento, indotto dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., dell'idea che quando la responsabilità non si fonda sulla colpa il danno non patrimoniale ed il danno morale sono irrisarcibili

La responsabilità ex dpr n. 224/1988 tra rigurgiti giurisprudenziali e manovre normative. Nota a Trib. La Spezia, 26 ottobre 2005

GORGONI, MARILENA
2006-01-01

Abstract

Si tratta del commento ad un'ennesima decisione di condanna del produttore per danni da prodotto difettoso, la quale conferma la ripresa dell'attenzione giurisprudenziale per il d.p.r. n. 224/1988, ma che occorre accortamente collocare tra altre due tendenze: la contrattualizzazione (anche) del danno da prodotto difettoso ed il superamento, indotto dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., dell'idea che quando la responsabilità non si fonda sulla colpa il danno non patrimoniale ed il danno morale sono irrisarcibili
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